L’associazione ha sede legale ed operativa in via Riviera Berica 631, 36100 Vicenza.
Con delibera del suo Consiglio Direttivo, l’associazione potrà, inoltre, aprire sue sedi operative e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
L’associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099. Tale durata potrà, comunque, essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.
TITOLO II
SCOPO E OGGETTO
L’associazione ha scopi di solidarietà e cooperazione internazionali. In particolare, ha la finalità di contribuire:
- alla maturazione di alternative concrete di sviluppo Nord/Sud nel quadro di nuove società sostenibili;
- alla soluzione di varie emergenze planetarie (povertà, ambiente, diritti umani e civili);
- alla costruzione della pace nel mondo.
Obiettivi che l’associazione intende perseguire mediante le seguenti attività:
- interventi di solidarietà e cooperazione internazionali da realizzare, auspicabilmente, insieme ad altri soggetti, promuovendo nel contesto una progressiva reintegrazione dei momenti di ricerca, formazione, sperimentazione e valutazione relativi ai progetti, in una prospettiva di compartecipazione e dialogo Nord/Sud fra tutti i soggetti coinvolti;
- il coordinamento tra gli operatori di solidarietà e cooperazione;
- lo sviluppo di collegamenti e reti nazionali ed internazionali utili allo scopo, partecipando a periodici momenti di confronto;
- la promozione di studi e ricerche sulla problematica Nord/Sud, favorendo la divulgazione di tali risultati;
- attività di formazione in diversi ambiti sociali sulle problematiche della globalizzazione, combinando le dimensioni globale e locale;
- la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle questioni citate, anche mediante proprie pubblicazioni;
- la promozione di opportunità di conoscenza diretta del Sud del mondo;
- attività di autofinanziamento per tali fini.
Qualora una o più delle attività sopra descritte assumessero carattere di attività commerciale ai sensi della normativa vigente, non potranno in alcun esercizio avere caratteri di finalità e prevalenza in una valutazione complessiva delle attività concretamente svolte.
TITOLO III
SOCI E ORGANI SOCIALI
Sono soci dell’associazione le persone fisiche, che abbiano raggiunto la maggiore età, e quelle giuridiche, che ne facciano richiesta, dichiarando il proprio assenso alle finalità dell’associazione e alle norme statutarie, e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di persone giuridiche, sarà, in ogni caso, responsabilità diretta degli enti interessati nominare e revocare i propri rappresentanti nell’Associazione.
L’associazione prevede le seguenti categorie di soci:
- onorari;
- ordinari.
a) Sono soci onorari quanti abbiano accumulato particolari meriti nella nascita, sostegno e sviluppo dell’associazione; essi sono nominati in via permanente dal Consiglio Direttivo e non sono, quindi, tenuti al pagamento delle quote annuali.
b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenziazione nell’esercizio dei diritti e doveri dei soci nei confronti dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo si impegna a rispondere alle richieste di adesione entro 2 (due) mesi dal ricevimento delle stesse.
In caso di diniego, l’aspirante socio ha facoltà di proporre opposizione al Garante, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. La qualifica di socio viene comprovata dall’iscrizione nel libro soci. La validità dell’iscrizione è annuale, a partire dalla data di versamento della quota, che resta invariata lungo l’anno sociale, qualunque sia il momento dell’iscrizione da parte dei nuovi soci, e che non è rimborsabile in caso di recesso o decadenza del socio.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
Ogni socio può dare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, purché in forma scritta.
Inoltre, la qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per decisione del Consiglio Direttivo, qualora sussistano gravi violazioni delle norme statutarie e delle finalità generali dell’associazione; in tal caso, il Consiglio si impegna a darne puntuale comunicazione e a motivarne le ragioni all’Assemblea dei soci; quest’ultima ha facoltà di sollecitare un dibattito su tale comunicazione nella prima Assemblea utile e, quindi, una revisione delle decisioni prese.
b) per ritardato pagamento della quota annuale per oltre due anni consecutivi;
c) per morte.
I soci hanno diritto a:
a) partecipare alla vita democratica interna all’associazione e ad essere informati periodicamente sulla stessa;
b) frequentare i locali sociali;
c) godere di eventuali agevolazioni che il Consiglio Direttivo eventualmente stabilisca a favore dei soci;
d) ricevere le pubblicazioni riservate ai soci.
L’appartenenza all’associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie: in particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento interno o le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, oppure che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o, comunque, nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’associazione, il Consiglio Direttivo può comminare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
c) espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Garante. In tale eventualità, l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di quest’ultimo. Il ricorso va presentato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento ai soci interessati. Le deliberazioni del Garante sono emanate entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e, quindi, comunicate al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.
Sono organi di partecipazione e controllo democratici dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Garante;
e) il Revisore dei conti.
Tutte le cariche sociali elettive sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.
L’elezione degli organi dell’associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Gli eletti negli organi dell’associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Garante, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Entrambe sono convocate in unica convocazione dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, mediante:
- avviso contenente data luogo e l’ordine del giorno affisso nella sede sociale;
- pubblicazione su un periodico o sito web dell’associazione;
- comunicazione scritta personale, inoltrata come lettera semplice o anche per via telematica.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno e, comunque, entro il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio sociale dell’anno precedente. Essa viene convocata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
L’Assemblea straordinaria è convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
La sua convocazione può essere richiesta, con lettera indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea è convocata nella sede sociale o in altra sede che il Consiglio riterrà di volta in volta più opportuna e di cui darà opportuna segnalazione.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione dell’Assemblea ordinaria entro i termini previsti, o dell’Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla richiesta formulata da almeno un terzo dei Soci, l’Assemblea potrà essere convocata dal Garante.
Parimenti, in caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria è convocata entro 30 (trenta) giorni dalle stesse, dal Presidente o, in difetto, dal Garante.
I Soci possono farsi rappresentare da altri soci per mezzo di delega scritta. Ogni socio, tuttavia, non potrà essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
- 16. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite con la presenza, diretta o in forma delegata, di qualunque numero di soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, dal Garante o dal Consigliere più anziano.
L’esercizio del diritto di voto da parte dei soci è subordinato al pagamento della quota annuale. Tuttavia, per la nomina degli organi sociali il diritto di voto potrà essere esercitato solamente dai soci in regola con il pagamento della quota annuale almeno 30 giorni prima dell’assemblea alla quale sono convocati. Inoltre, potranno proporsi candidati all’elezione degli organi sociali solamente i soci in regola con il pagamento della quota annuale almeno 90 giorni prima dell’assemblea alla quale sono convocati.
Ogni socio ha diritto a un voto, anche se la quota versata fosse eventualmente superiore a quella stabilita.
Le assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, deliberano a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Soltanto per deliberare, modifiche dello Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci presenti in Assemblea, in proprio o per delega.
Le votazioni dell’Assemblea possono avvenire, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo, discusso ed approvato dall’Assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto l’Assemblea può nominare una commissione di scrutatori composta da un massimo di 2 (due) persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, i candidati alle elezioni non possono svolgere la funzione di scrutatori.
Il verbale dell’Assemblea è redatto da un segretario scelto dall’Assemblea fra i presenti. Esso viene, quindi, archiviato nell’apposito libro sociale e reso disponibile per la consultazione dei soci.
L’Assemblea decide gli orientamenti generali dell’associazione, cui tutti i soci e gli organi sociali devono attenersi.
In particolare, compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Garante e il Revisore dei conti;
b) discutere e deliberare le relazioni e i bilanci consuntivi e preventivi, presentati dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Sono invece compiti dell’Assemblea straordinaria:
f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
I soci possono chiedere ed ottenere l’inclusione di nuovi argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, mediante richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Soci e notificata al Consiglio Direttivo entro 10 (dieci) giorni dall’Assemblea.
L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo.
I suoi membri vengono eletti in numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette).
Esso rimane in carica per 3 (tre) anni.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio provvede alla loro sostituzione alla prima riunione utile, sulla base della lista dei candidati più votati ma non eletti nell’ultima Assemblea. A parità di voti, la nomina spetta al socio che abbia la maggiore anzianità di iscrizione.
I consiglieri subentranti durano in carica per il periodo residuale, fino al termine del mandato assembleare.
L’Assemblea dei soci provvede alla convalida della loro nomina alla prima assemblea utile.
Al termine del loro mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora sia dimissionaria la maggioranza dei consiglieri. In tal caso, nel periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, è compito del Consiglio Direttivo nominarne un altro.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
In particolare, esso ha il compito di:
--predisporre il programma annuale di attività, nonché contribuire alla relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
- predisporre eventuali altri atti da sottoporre all’Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti del Consiglio, in misura non superiore ad un terzo dello stesso, in sostituzione di membri dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- fornire il proprio parere su oggetti sottoposti al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere al costante aggiornamento degli elenchi dei soci;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- redigere e aggiornare l’eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- disporre le eventuali sanzioni disciplinari comminate.
- procedere eventualmente alla istituzione di una consulta di esperti, tanto del Nord come del Sud del mondo impegnati in diversi ambiti di intervento, nonché alla nomina dei suoi componenti, su proposta di qualsiasi socio. Tale consulta non è, né potrà essere investita di responsabilità direttive o esecutive dell’associazione. Tuttavia, le persone che ne fanno parte, di propria scelta, possono chiedere di far parte dell’Associazione, al pari degli altri Soci.
Il Consiglio elegge nel suo seno:
- il Presidente;
- il Vice Presidente.;
Il Consiglio potrà inoltre conferire specifici incarichi operativi ai suoi membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) suoi membri, o comunque almeno una volta l’anno per predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e per determinare la quota sociale per l’anno successivo.
Le riunioni devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, che può essere inoltrato anche via fax o posta telematica, almeno 7 (sette) giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica, telegrafica o telematica, senza il rispetto del termine sopraddetto.
Inoltre, in particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per via telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano comunque ratificate a verbale alla prima riunione utile.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza almeno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario incaricato dal Consiglio di redigerlo.
I Consiglieri sono tenuti a osservare la massima discrezione sulle discussioni e decisioni consiliari. Solo il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
Il Garante e il Revisore dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno a scopo consultivo, potrà invitare alle sue riunioni persone ritenute particolarmente competenti sugli argomenti a trattarsi. Inoltre, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non.
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. In particolare:
- rappresenta l’Associazione ai sensi di legge, di fronte a terzi ed in giudizio;
- appone la firma agli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi;
- in caso di necessità, adotta provvedimenti d’urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
Il Garante è organo di tutela del rispetto dello Statuto, del regolamento e della giurisdizione interna.
Esso è eletto dall’Assemblea dei soci, la quale nomina anche come suo supplente il primo dei non eletti, che gli subentra in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico.
Il Garante dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
L’incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Garante ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie tra soci e aspiranti tali, tra questi e gli organismi dirigenti, e fra organismi dirigenti;
- convocare le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, qualora tali convocazioni non vengano effettuate nei tempi previsti.
Le sue decisioni sono prese nel rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.
Di esse, il Garante redige apposito verbale.
Il Revisore dei Conti è organo di controllo amministrativo.
È nominato dall’Assemblea dei soci, la quale nomina anche come suo supplente il primo dei non eletti, che gli subentra in caso di sue dimissioni o decadenza dall'incarico.
Può essere scelto anche tra i non soci, in ragione della sua esperienza in campo giuridico-amministrativo. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
L’incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Esso ha il compito di:
- esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che approva il documento.
Delle proprie decisioni, il Revisore dei conti redige apposito verbale.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.
Sostituisce il Presidente nel caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
TITOLO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
L’Associazione non ha fini di lucro. Il suo patrimonio è costituito:
a) dai beni patrimoniali immobiliari e strumentali che diverranno proprietà della Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti ricevuti a tale scopo.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti superiori alla quota, che vanno considerati a fondo perduto.
In caso di scioglimento dell’associazione, oppure di morte, recesso o esclusione del socio, l’associazione non è tenuta ad alcun rimborso di quanto versato dallo stesso.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse per successione, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione all’associazione;
- da eventuali contributi ordinari o straordinari stabiliti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di privati ed enti, pubblici e privati;
- da introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
L’associazione non potrà in alcun modo distribuire ai propri soci, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre dello stesso.
Per ogni esercizio viene predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.
I bilanci, con i relativi allegati, sono depositati presso la sede dell’associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, al fine di consentire il loro esame a tutti quei Soci che lo richiedano.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con voto favorevole di tre quarti dei soci presenti in Assemblea, in proprio o per delega. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 25. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
TITOLO VI
RINVIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge dell’ordinamento giuridico italiano.
Tutte le eventuali controversie sociali fra associati e fra questi e l’Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 (tre) arbitri nominati all’occorrenza, uno per ciascuna parte interessata alla controversia ed il terzo di comune accordo fra le parti; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il lodo sarà inappellabile.